Ordinamento

Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio della
professione di ragioniere commercialista

E' possibile importare il file compresso: esame (10K nella versione Word per Windows).

Titolo I - Sessioni e sedi di esami - Ammissione all'esame


Art. 1
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno fra il 10 ed il 20 giugno (sessione estiva) e fra il 10 ed il 20 dicembre (sessione invernale). Il Presidente del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti provvederà a darne adeguata pubblicità in modo che tutti gli interessati ne possano venire a conoscenza.

Art. 2
Gli esami dì Stato possono svolgersi in tutti i castelli della Repubblica di San Marino in locali già adibiti a scuola, nonché nella stessa sede del Collegio. E' il Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti che presceglie le relative sedi e provvede alla organizzazione ritenuta necessaria al regolare svolgimento dei singoli esami. Spetta al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti stabilire l'entità della tassa di iscrizione ad ogni sessione.

Art. 3
Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista sono tenuti, entro e non oltre il 31 maggio per la sessione estiva ed il 30 novembre per la sessione invernale, a presentare domanda in carta uso bollo diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza e unendo i seguenti documenti:
1. certificato di residenza;
2. certificato rilasciato dal Consiglio del Collegio come previsto dall'art. 9 del regolamento del Tirocinio;
3. ricevuta rilasciata dalla Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti da cui risulti l'avvenuto pagamento della tassa di ammissione.
La domanda deve essere presentata alla Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti entro il termine stabilito di cui sopra.
La Segreteria dei Collegio accerta la regolarità delle domande e dei documenti, nonché verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti di cui ai punti a), b), c), e d) dell'Art. 5 del Decreto 26 aprile 1995 n. 51 redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, se e quante volte essi abbiano sostenuto l'esame di Stato.
Un esemplare è consegnato al Presidente della Commissione, l'altro al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti.


Titolo II -Commissioni esaminatrici ed operazioni di esame


Art. 4
La Commissione esaminatrice è costituita con delibera del Consiglio dei Collegio dei Ragionieri Commercialisti entro e non oltre il 1° gennaio per la sessione estiva ed il 1° luglio per la sessione invernale. La Commissione è composta: da un Presidente designato dal Deputato alla Pubblica Istruzione, da due membri designati dal Congresso di Stato e tre membri designati dal Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove d'esame, è data facoltà al Presidente della Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa predetti esperti.

Art. 5
La Commissione esaminatrice è composta, dal presidente e da cinque membri da scegliersi fra residenti sammarinesi appartenenti alle seguenti categorie:
- professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- commissari della legge;
- funzionari dello Stato;
- dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari e commerciali;
- professionisti iscritti all'Albo con non meno dì cinque anni di lodevole esercizio professionale;
- laureati in materie economico-giuridiche.
Per ogni Commissione sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno al numero dei membri effettivi.

Art. 6
Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario. Le operazioni di segreteria sono affidate al Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

Art. 7
L'esame ha carattere specificamente professionale e consiste nello svolgimento di una prova scritta ed una orale. Le prove devono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline, in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione, ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento dell'attività professionale. La prova scritta deve sempre precedere quella orale. Con avviso da affiggersi nella sede del Collegio dei Ragionieri Commercialisti è data preventiva notizia a cura del Presidente della Commissione, il giorno di svolgimento delle prove e l'orario prestabilito. I candidati devono dimostrare le loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento. Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa.

Art. 8
Per la prova scritta la Commissione deve preparare il giorno stesso cinque diversi temi e stabilirne la durata. Ciascuno dei cinque temi deve riguardare almeno due delle seguenti materie:
- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.
Ogni tema deve essere redatto in fogli da includere in apposito plico. Il giorno della prova il Presidente della Commissione, alla presente dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto ogni tema, fa estrarre a sorte dal candidato più giovane il tema da svolgere. Una volta sorteggiato uno dei cinque temi, il Presidente della Commissione detta o fa dettare i temi stessi. Per lo svolgimento della prova i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. Nel caso in cui i candidati siano più di uno verrà consegnato ad ogni esaminando una busta completamente bianca. Al termine i candidati consegneranno il loro lavoro insieme alle minute e alla busta bianca sigillata, dentro la quale il candidato dovrà inserire un foglio indicante il proprio nome e cognome. I candidati dovranno porre particolare attenzione nel non apporre sui fogli di lavoro, le minute e la busta sigillata segni che in qualche modo possano far riconoscere l'autore del lavoro. La Commissione prenderà in considerazione solo i lavori consegnati entro e non oltre il termine stabilito. I candidati non possono comunicare fra loro ne con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. L'assisten7a durante la prova scritta è affidata dal Presidente a turno ai componenti la Commissione in numero sufficiente da garantire una efficace sorveglianza.

Art. 9
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto nella prova scritta. Le votazioni riportate in detta prova verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Art. 10. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi firmato dal Presidente, verrà affisso presso la sede del Collegio dei Ragionieri Commercialisti entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello della prova.

Art. 10
La prova orale verte sulle seguenti materie:
- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.
Il giorno stesso della prova orale la Commissione deve predisporre, su schede ripiegabili, almeno dieci domande su ogni materia di esame. Le schede, divise per materia, dovranno, essere inserite in apposita scatola, in modo tale che si abbiano cinque scatole. Al momento della prova il candidato estrarrà da ogni scatola due schede, per un totale di dieci domande, sulle quali verterà la sua prova orale. La prova orale non può avere durata superiore all'ora. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle cinque materie oggetto della prova orale è automaticamente considerato non idoneo. Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova.

Art. 11
Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione d'esame, che non può per alcun motivo essere riaperta.
Dopo di che il Presidente della Commissione cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 12
Il Presidente ed ogni membro della commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazione d'esame. In particolare nel caso in cui si ravvisi un legame di parentela fino al quarto grado fra un candidato ed un membro della Commissione, quest'ultimo è obbligato a rendere noto tale legame agli altri membri della Commissione i quali provvederanno alla sua immediata sostituzione con un membro supplente.
In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, il Presidente o qualunque membro della Commissione ordina la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Il Consiglio su proposta di un membro della Commissione o di sua iniziativa può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni d'esame, solo in caso si ravvisino violazioni o abusi al presente regolamento.

Art. 13
La Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti conserva le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati.
Essi restano a disposizione del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Per l'eliminazione degli atti stessi ogni decisione è riservata esclusivamente al Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti.

Art. 14
Il candidato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove.

Art. 15
A coloro che abbiano superato l'esame d'ammissione spettano le qualifiche di carattere professionale. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio, al Consiglio del Collegio, dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal Presidente della Commissione e dal Segretario stesso.
L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati del luogo di residenza ed il voto riportato nella prova d'esame.