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Art.
4
La Commissione
esaminatrice è costituita con delibera del Consiglio dei Collegio
dei Ragionieri Commercialisti entro e non oltre il 1° gennaio per
la sessione estiva ed il 1° luglio per la sessione invernale. La
Commissione è composta: da un Presidente designato dal Deputato
alla Pubblica Istruzione, da due membri designati dal Congresso
di Stato e tre membri designati dal Consiglio del Collegio dei Ragionieri
Commercialisti. Qualora fra i componenti la Commissione manchino
esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le
prove d'esame, è data facoltà al Presidente della Commissione di
aggregare in soprannumero alla Commissione stessa predetti esperti.
Art. 5
La Commissione
esaminatrice è composta, dal presidente e da cinque membri da scegliersi
fra residenti sammarinesi appartenenti alle seguenti categorie:
- professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od
a riposo ed associati;
- commissari della legge;
- funzionari dello Stato;
- dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari
e commerciali;
- professionisti iscritti all'Albo con non meno dì cinque anni di
lodevole esercizio professionale;
- laureati in materie economico-giuridiche.
Per ogni Commissione sono nominati membri supplenti, in numero pari
almeno al numero dei membri effettivi.
Art. 6
Nella
prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti
le funzioni di relatore segretario. Tutte le deliberazioni si prendono
a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da
firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario. Le operazioni
di segreteria sono affidate al Collegio dei Ragionieri Commercialisti.
Art.
7
L'esame
ha carattere specificamente professionale e consiste nello svolgimento
di una prova scritta ed una orale. Le prove devono essere intese
ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle
discipline, in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della
professione, ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica
in vista dell'adeguato svolgimento dell'attività professionale.
La prova scritta deve sempre precedere quella orale. Con avviso
da affiggersi nella sede del Collegio dei Ragionieri Commercialisti
è data preventiva notizia a cura del Presidente della Commissione,
il giorno di svolgimento delle prove e l'orario prestabilito. I
candidati devono dimostrare le loro identità personale, prima di
ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento.
Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito
un solo appello. Il candidato che non si presenti al suo turno perde
il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa.
Art. 8
Per la prova scritta la Commissione deve preparare il giorno stesso
cinque diversi temi e stabilirne la durata. Ciascuno dei cinque
temi deve riguardare almeno due delle seguenti materie:
- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.
Ogni tema deve essere redatto in fogli da includere in apposito
plico. Il giorno della prova il Presidente della Commissione, alla
presente dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in
cui è contenuto ogni tema, fa estrarre a sorte dal candidato più
giovane il tema da svolgere. Una volta sorteggiato uno dei cinque
temi, il Presidente della Commissione detta o fa dettare i temi
stessi. Per lo svolgimento della prova i candidati debbono usare
esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo
di ufficio e della firma del presidente. Nel caso in cui i candidati
siano più di uno verrà consegnato ad ogni esaminando una busta completamente
bianca. Al termine i candidati consegneranno il loro lavoro insieme
alle minute e alla busta bianca sigillata, dentro la quale il candidato
dovrà inserire un foglio indicante il proprio nome e cognome. I
candidati dovranno porre particolare attenzione nel non apporre
sui fogli di lavoro, le minute e la busta sigillata segni che in
qualche modo possano far riconoscere l'autore del lavoro. La Commissione
prenderà in considerazione solo i lavori consegnati entro e non
oltre il termine stabilito. I candidati non possono comunicare fra
loro ne con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene alle
disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono
essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli
esami. L'assisten7a durante la prova scritta è affidata dal Presidente
a turno ai componenti la Commissione in numero sufficiente da garantire
una efficace sorveglianza.
Art. 9
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto
i sei decimi di voto nella prova scritta. Le votazioni riportate
in detta prova verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo
comma del successivo Art. 10. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi
firmato dal Presidente, verrà affisso presso la sede del Collegio
dei Ragionieri Commercialisti entro e non oltre il secondo giorno
successivo a quello della prova.
Art. 10
La prova orale verte sulle seguenti materie:
- diritto commerciale sammarinese;
- diritto fallimentare sammarinese;
- diritto tributario sammarinese;
- contabilità generale ed applicata;
- diritto del lavoro.
Il giorno stesso della prova orale la Commissione deve predisporre,
su schede ripiegabili, almeno dieci domande su ogni materia di esame.
Le schede, divise per materia, dovranno, essere inserite in apposita
scatola, in modo tale che si abbiano cinque scatole. Al momento
della prova il candidato estrarrà da ogni scatola due schede, per
un totale di dieci domande, sulle quali verterà la sua prova orale.
La prova orale non può avere durata superiore all'ora. Sulle prove
orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando
i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai
candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene
l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione
della Commissione. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità
in una delle cinque materie oggetto della prova orale è automaticamente
considerato non idoneo. Al termine dei lavori la Commissione riassume
i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo,
costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova.
Art.
11
Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente
della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione d'esame,
che non può per alcun motivo essere riaperta.
Dopo di che il Presidente della Commissione cura un elenco completo
di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di
ciascuna prova e del voto complessivo. Detto elenco deve essere
firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
Art.
12
Il Presidente ed ogni membro della commissione adotta tutte le misure
che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e
la legalità delle operazione d'esame. In particolare nel caso in
cui si ravvisi un legame di parentela fino al quarto grado fra un
candidato ed un membro della Commissione, quest'ultimo è obbligato
a rendere noto tale legame agli altri membri della Commissione i
quali provvederanno alla sua immediata sostituzione con un membro
supplente.
In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento,
il Presidente o qualunque membro della Commissione ordina la sospensione
delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Consiglio
del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. Il Consiglio su proposta
di un membro della Commissione o di sua iniziativa può disporre
l'annullamento parziale o totale delle operazioni d'esame, solo
in caso si ravvisino violazioni o abusi al presente regolamento.
Art.
13
La Segreteria del Collegio dei Ragionieri Commercialisti conserva
le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni
dei risultati ottenuti negli esami, i verbali gli atti delle Commissioni
giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati.
Essi restano a disposizione del Consiglio del Collegio dei Ragionieri
Commercialisti. Per l'eliminazione degli atti stessi ogni decisione
è riservata esclusivamente al Consiglio del Collegio dei Ragionieri
Commercialisti.
Art.
14
Il candidato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva
ed è obbligato a ripetere tutte le prove.
Art. 15
A coloro che abbiano superato l'esame d'ammissione spettano le qualifiche
di carattere professionale. Il Segretario della Commissione provvede
alla compilazione ed all'invio, al Consiglio del Collegio, dell'elenco
di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal Presidente della
Commissione e dal Segretario stesso.
L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli
abilitati del luogo di residenza ed il voto riportato nella prova
d'esame.
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