Ordinamento

Norme di deontologia professionale
Titolo III - RAPPORTI TRA I COLLEGHI


Capo I Incompatibilità

Art. 28
Il ragioniere commercialista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Art. 29
Il ragioniere commercialista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare, azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.
Art. 30
Il ragioniere commercialista non può divulgare né utilizzare scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.
Art. 31
I ragionieri commercialisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevole reciproca assistenza.

Capo II - Il subentro ad un collega nell'incarico professionale

Art. 32
Il ragioniere commercialista chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il ragioniere commercialista deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.

Art. 33
Prima di accettare l'incarico il ragioniere commercialista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 34
Il ragioniere commercialista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante la propria collaborazione.

Art. 35
Il ragioniere commercialista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.

Art. 36
In caso di decesso di un collega, il ragioniere commercialista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Consiglio dei Collegio, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.
Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due ragionieri commercialisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere dei Consiglio del Collegio.

Art. 37
In caso di sospensione, di radiazione o di altro impedimento di un ragioniere commercialista, il collega chiamato da questi a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservare le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie. Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Capo III - L'assistenza ad uno stesso cliente

Art. 38
Se il cliente chiede al ragioniere commercialista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico se non gli consta il consenso del collega.

Art. 39
I ragionieri commercialisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di correttezza e collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il comune comportamento.

Art. 40
Il ragioniere commercialista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio del Collegio.

Art. 41
Nello svolgimento del comune incarico ogni ragioniere commercialista deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

Art. 42
Il ragioniere commercialista che assista, con mandato limitato ad una sola pratica, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico. In tal cosa i rapporti economici si instaurano direttamente fra il ragioniere commercialista ed il cliente dei collega, previa consultazione con quest'ultimo.

Capo IV - L'assistenza a clienti aventi interessi diversi

Art. 43
Il ragioniere commercialista deve comportarsi, nei confronti dei collega di controparte, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 44
La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. Il ragioniere commercialista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega di controparte, né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito. Egli si astiene, inoltre, dal trattare direttamente con la parte avversa, se non in presenza o con il consenso del collega.

Art. 45
Il ragioniere commercialista non solo non esprime apprezzamenti o giudizi sull'operato del collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica. Si applica il disposto del precedente art. 40.

Titolo IV - ALTRI RAPPORTI

Capo I - Rapporti con collaboratori, praticanti e dipendenti

Art. 46
Il ragioniere commercialista deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori, praticanti e dipendenti indipendenza morale ed economica. In particolare il ragioniere commercialista deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori e i dipendenti altrui.

Art. 47
Il ragioniere commercialista deve preoccuparsi di fornire a praticanti e dipendenti l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.

Art. 48
Il ragioniere commercialista deve retribuire i collaboratori e i praticanti in relazione alla natura del rapporto ed alla qualità e quantità delle loro prestazioni e comunque nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio dei Collegio.

Art. 49
Il ragioniere commercialista deve vigilare che i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare; egli è tenuto a informare il Consiglio dei Collegio di eventuali comportamenti scorretti.

Capo II - Rapporti con il Collegio

Art. 50
Il ragioniere commercialista coopera disinteressatamente all'attività del Collegio. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Art.51
Il ragioniere commercialista ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti al Collegio.

Art. 52
Il ragioniere commercialista deve denunciare al Consiglio dei Collegio ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

Capo III - Rapporti con i pubblici uffici

Art. 53
Nei rapporti con il personale della amministrazione e della giustizia il ragioniere commercialista si comporta con stima, rispetto e fiducia. Egli non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere.

Art. 54
Il ragioniere commercialista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'art. 53 non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

Capo IV - Rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione

Art. 55
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il ragioniere commercialista, in occasione di interventi professionali, deve usare cautela per rispetto all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed al divieto di pubblicità al proprio nome.

Capo V - Altri rapporti

Art. 56
Il ragioniere commercialista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 57
E' vietato al ragioniere commercialista favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale. E' altresì vietato al ragioniere commercialista di accaparrare la clientela fornendo prestazioni professionali o a mezzo agenzie o procacciatori.

Art. 58
Al ragioniere commercialista in riferimento all'art. 10 è vietata la diffusione al di fuori della propria clientela di fogli e circolari. Sono comunque vietati la diffusione di avvisi pubblicitari, l'uso di titoli accademici o professionali non attinenti l'oggetto della professione e l'impiego di caratteri grafici vistosi.
Il titolo di ragioniere commercialista deve essere indicato per intero.