|
Capo I Incompatibilità
Art.
28
Il ragioniere
commercialista deve comportarsi con i colleghi con correttezza,
considerazione, cortesia, cordialità. Costituiscono manifestazioni
di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività,
la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Art. 29
Il
ragioniere commercialista deve astenersi dall'esprimere giudizi
o dall'avviare, azioni suscettibili di nuocere alla reputazione
dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento
di incarichi professionali.
Art. 30
Il ragioniere
commercialista non può divulgare né utilizzare scritti o informazioni
riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.
Art. 31
I ragionieri
commercialisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono
ragionevole reciproca assistenza.
Capo
II - Il subentro ad un collega nell'incarico professionale
Art. 32
Il ragioniere
commercialista chiamato a sostituire un collega nello svolgimento
di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità
corrette e comportarsi con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore
o altre gravi ragioni, il ragioniere commercialista deve rispettare
le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.
Art. 33
Prima
di accettare l'incarico il ragioniere commercialista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta
di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente
per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione
dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento
delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente
collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Art.
34
Il ragioniere
commercialista che venga sostituito da altro collega deve prestare
al subentrante la propria collaborazione.
Art. 35
Il ragioniere commercialista deve declinare l'incarico se il cliente
vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti
e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
Art. 36
In caso di decesso di un collega, il ragioniere commercialista,
chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal
Consiglio dei Collegio, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo
giustificato impedimento.
Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo
agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del
collega deceduto.
In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate
dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti
ai due ragionieri commercialisti avviene, nei casi dubbi o in quelli
di rilevante interesse economico, previo parere dei Consiglio del
Collegio.
Art. 37
In caso di sospensione, di radiazione o di altro impedimento di
un ragioniere commercialista, il collega chiamato da questi a sostituirlo
cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare
diligenza e si adopera a conservare le caratteristiche personali,
organizzative, economiche e finanziarie. Il sostituto non può accettare
incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi
due anni dalla conclusione della sostituzione. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo precedente.
Capo III - L'assistenza ad uno stesso cliente
Art.
38
Se il cliente chiede al ragioniere commercialista di prestare la
propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando
di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non
può accettare l'incarico se non gli consta il consenso del collega.
Art.
39
I ragionieri commercialisti che assistono uno stesso cliente devono
stabilire tra loro rapporti di correttezza e collaborazione nell'ambito
dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati
sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per
definire il comune comportamento.
Art.
40
Il ragioniere commercialista, constatate nel comportamento del collega
manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa
immediatamente il Consiglio del Collegio.
Art.
41
Nello svolgimento del comune incarico ogni ragioniere commercialista
deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente
senza preventiva intesa con i colleghi. Deve, in ogni caso, astenersi
da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella
propria esclusiva sfera.
Art. 42
Il ragioniere commercialista che assista, con mandato limitato ad
una sola pratica, un cliente indirizzatogli da un collega, deve
cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito
l'incarico. In tal cosa i rapporti economici si instaurano direttamente
fra il ragioniere commercialista ed il cliente dei collega, previa
consultazione con quest'ultimo.
Capo
IV - L'assistenza a clienti aventi interessi diversi
Art.
43
Il ragioniere commercialista deve comportarsi, nei confronti dei
collega di controparte, secondo i principi e le regole generali
di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano
a crearsi motivi di contrasto personale.
Art.
44
La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre
a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il ragioniere commercialista, in particolare, non trae profitto
dall'eventuale impedimento del collega di controparte, né si giova
di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato
che lo stesso gli abbia fornito. Egli si astiene, inoltre, dal trattare
direttamente con la parte avversa, se non in presenza o con il consenso
del collega.
Art.
45
Il ragioniere commercialista non solo non esprime apprezzamenti
o giudizi sull'operato del collega, ma usa la massima moderazione
quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di
svolgimento della pratica. Si applica il disposto del precedente
art. 40.
|