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Capo
I Incompatibilità
Art.
12
Nell'esercizio dell'attività professionale nonché delle funzioni
di sindaco o di revisore in seno a società od enti di ogni tipo,
il ragioniere commercialista deve attenersi a quanto disposto dalla
legge, ed ai principi di indipendenza ed obiettività, evitando scrupolosamente
di porsi m condizioni di incompatibilità o dichiarando la propria
incompatibilità al cliente.
Capo
II - Accettazione dell'incarico
Art.
13
Il ragioniere commercialista deve far conoscere tempestivamente
al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Deve
altresì adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia
conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti anche
allo scopo di circoscrivere l'ambito delle proprie responsabilità.
E' comunque opportuno che il ragioniere commercialista, il quale
abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.
Art.
14
Il ragioniere commercialista non deve accettare l'incarico se non
possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento del
mandato o se altri impegni professionali o personali gli impediscono
di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione
all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico
stesso.
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità il ragioniere
commercialista, che non possiede specifica competenza o adeguata
organizzazione, non deve assumere il mandato.
Quanto disposto nei commi precedenti si applica salvo consenso del
cliente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.
Capo
III - Esecuzione dell'incarico
Art.
15
Il ragioniere commercialista deve usare la diligenza, e la perizia
richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel
luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
Art. 16
Il ragioniere commercialista deve, all'accettazione dell'incarico,
illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi
essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.
Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente
il cliente sugli avvenimenti essenziali.
Art.
17
Il ragioniere commercialista deve anteporre gli interessi del cliente
a quelli personali L'applicazione di tale principio non può, in
alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista
e limitare il diritto al suo compenso.
La tutela degli interessi dei cliente deve avvenire senza emotiva
partecipazione e con distacco, onde assicurare obiettività nella
prestazione.
Art.
18
Il ragioniere commercialista non deve esorbitare, salvo i casi di
urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le iniziative e svolgere
tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.
Art.
19
Il ragioniere commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente
o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.
Il ragioniere commercialista che detiene somme del cliente o per
conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare,
con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta
contabilità.
Capo
IV - Cessazione dell'incarico
Art.
20
Il ragioniere commercialista che non sia in grado di proseguire
l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni
alla natura e difficoltà della pratica, deve informare il cliente
e chiedere, a seconda dei casi di essere sostituito o affiancato
da altro professionista.
Art.
21
Il ragioniere commercialista non deve proseguire l'incarico qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua
libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato o se la condotta
o le richieste dei cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo
svolgimento con correttezza e dignità.
Art.
22
Nel caso di cessazione dell'incarico il ragioniere commercialista
deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico
deve essere proseguito da altro professionista.
Il ragioniere commercialista può recedere dal contratto col cliente
per giusta causa o giustificato motivo, astenendosi dalla ritenzione
di cose e documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente
necessario alla tutela dei propri diritti.
Capo
V - Riservatezza
Art.
23
Il ragioniere commercialista osserva un atteggiamento di riserbo
in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione
od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale
del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari
ed economici.
Art.
24
Il ragioniere commercialista non può rivelare il nome del cliente
o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio
prestigio professionale, anche se la rivelazione possa essere ininfluente
per il cliente stesso.
Art.
25
E' fatto divieto al ragioniere commercialista di deporre come testimone
su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale,
se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate.
Art.
26
Il ragioniere commercialista non può divulgare né utilizzare per
se o per altri scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche
occasionalmente, da un cliente.
Capo
VI - Assicurazione dei rischi professionali
Art.
27
Il ragioniere commercialista deve porsi in condizione di risarcire
gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione.
A tal fine è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione
con compagnia di primaria importanza, nel rispetto delle indicazioni
fissate dal Consiglio Direttivo del Collegio.
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