Ordinamento

Norme di deontologia professionale
Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1
L'esercizio della professione di ragioniere commercialista è attività di scienza giuridico economica.
Art. 2
Il ragioniere commercialista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza, adempiendo ai propri doveri con diligenza e obiettività.
Art. 3
La fiducia è alla base dei rapporti professionali del ragioniere commercialista. Il ragioniere commercialista deve comportarsi con fedeltà nello svolgimento degli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso, conservando il segreto sull'attività prestata e mantenendo comunque la riservatezza sugli affari trattati.
Art. 4
Il ragioniere commercialista non può, in alcun caso, rinunciare alla propria libertà ed indipendenza professionale.
Egli ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità e comunque ove queste dovessero presentarsi è tenuto a dichiararle tempestivamente al cliente.

Art. 5
Il ragioniere commercialista ha il dovere di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale.
Art. 6
Il ragioniere commercialista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse egli possa conseguire vantaggi professionali per sé od altri.
Art. 7
Anche al di fuori dell'esercizio della professione, il ragioniere commercialista deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità e alla probità che si addicono alle sue funzioni.
Egli deve astenersi dall'usare espressioni sconvenienti ed offensive nell'attività professionale e da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed al Collegio cui appartiene.
Art. 8
Il ragioniere commercialista deve sconsigliare azioni infondate ed un'inconsulta litigiosità. Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.
Art. 9
Il ragioniere commercialista deve rispettare ed applicare in maniera rigorosa la legislazione vigente in materia di onorari professionali, a garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale.
Art. 10
Al ragioniere commercialista è vietata ogni forma di pubblicità diretta ed indiretta al proprio nome ed alla propria attività.

Art. 11
Il ragioniere commercialista deve rispettare le norme deontologiche dei Collegi dei ragionieri commercialisti di altri stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in contrasto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente statuto e con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

Titolo II - RAPPORTI CON I CLIENTI


Capo I Incompatibilità

Art. 12
Nell'esercizio dell'attività professionale nonché delle funzioni di sindaco o di revisore in seno a società od enti di ogni tipo, il ragioniere commercialista deve attenersi a quanto disposto dalla legge, ed ai principi di indipendenza ed obiettività, evitando scrupolosamente di porsi m condizioni di incompatibilità o dichiarando la propria incompatibilità al cliente.

Capo II - Accettazione dell'incarico

Art. 13
Il ragioniere commercialista deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Deve altresì adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle proprie responsabilità.
E' comunque opportuno che il ragioniere commercialista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.

Art. 14
Il ragioniere commercialista non deve accettare l'incarico se non possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento del mandato o se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità il ragioniere commercialista, che non possiede specifica competenza o adeguata organizzazione, non deve assumere il mandato.
Quanto disposto nei commi precedenti si applica salvo consenso del cliente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.

Capo III - Esecuzione dell'incarico

Art. 15
Il ragioniere commercialista deve usare la diligenza, e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Art. 16
Il ragioniere commercialista deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli. Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

Art. 17
Il ragioniere commercialista deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
La tutela degli interessi dei cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, onde assicurare obiettività nella prestazione.

Art. 18
Il ragioniere commercialista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.

Art. 19
Il ragioniere commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.
Il ragioniere commercialista che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Capo IV - Cessazione dell'incarico

Art. 20
Il ragioniere commercialista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere, a seconda dei casi di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Art. 21
Il ragioniere commercialista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato o se la condotta o le richieste dei cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 22
Nel caso di cessazione dell'incarico il ragioniere commercialista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.
Il ragioniere commercialista può recedere dal contratto col cliente per giusta causa o giustificato motivo, astenendosi dalla ritenzione di cose e documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.

Capo V - Riservatezza

Art. 23
Il ragioniere commercialista osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Art. 24
Il ragioniere commercialista non può rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio prestigio professionale, anche se la rivelazione possa essere ininfluente per il cliente stesso.

Art. 25
E' fatto divieto al ragioniere commercialista di deporre come testimone su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale, se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate.

Art. 26
Il ragioniere commercialista non può divulgare né utilizzare per se o per altri scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un cliente.

Capo VI - Assicurazione dei rischi professionali

Art. 27
Il ragioniere commercialista deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione.
A tal fine è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza, nel rispetto delle indicazioni fissate dal Consiglio Direttivo del Collegio.